La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico a cui è stata riconosciuta una disabilità non inferiore al 60%, la cui attuazione era stata demandata alla pubblicazione di un apposito decreto.

 

Il 30 novembre scorso in Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il Decreto Ministeriale con cui sono stati individuati i destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo e l'Inps, con Messaggio n. 471 del 31 gennaio 2022, aveva comunicato di aver provveduto al rilascio della procedura per l'invio delle domande, in attesa della pubblicazione della circolare esplicativa, avvenuta il 10 Marzo 2022.

 

Il contributo, il cui importo si differenzia in base ai figli disabili a carico, parte da 150 euro per un figlio, per 2 figli 300 euro, fino ad un massimo di 500 euro per 3 figli.

 

Può essere richiesto da uno dei genitori, in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: 

  • avere la residenza nel territorio italiano, essere cittadino italiano o comunitario oppure, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario essere titolare di regolare permesso di soggiorno; 
  • avere un ISEE ( ordinario/ minorenni) in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
  • essere disoccupato (il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo) o monoreddito (ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, ovvero percettore di un trattamento pensionistico previdenziale), facente parte di un nucleo familiare monoparentale (presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico).
  • Non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione, il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza.

Sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni con reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni con reddito non superiore a 2.840,51 euro.

  • Il genitore richiedente deve essere convivente al momento della presentazione della domanda, con il figlio con disabilità accertata non inferiore al 60%, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

La domanda per il contributo in oggetto ha durata annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il richiedente può dichiarare di presentare domanda anche per l’anno 2021.

Le domande sono soggette al limite di spesa previsto per gli anni 2021/2022/2023, pertanto il Decreto Ministeriale ha previsto una scala di priorità qualora le risorse a disposizione siano insufficienti come segue:  priorità alle domande presentate con ISEE più basso; parità di reddito ISEE priorità ai nuclei con figli minori non autosufficienti;  priorità a nuclei con figli con disabilità di grado grave; per ultimi ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.

La decadenza dal beneficio interviene, al verificarsi del decesso del figlio o del richiedente, dalla decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, dall'affidamento del figlio a terzi; le cause che hanno determinato la decadenza dovranno, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi, essere comunicate all'Inps.

Nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica, c'è l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.