Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto un incremento di 150 euro dell'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. In particolare, il bonus è rivolto ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; gli stessi previsti dal primo decreto aiuti del 19 agosto (art. 33 del D.L. n. 50/2022), per i quali l'indennità era di 200 euro. Con la circolare 103 del 26 settembre scorso, l'Inps fornisce le relative istruzioni operative ricordando che le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre prossimo.
Beneficiari del sussidio sono le seguenti categorie di lavoratori:
- iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
- iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
- iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Sono esclusi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali.
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro. L’indennità è incrementata di ulteriori 150 euro se, nell’anno d’imposta 2021, il reddito complessivo percepito non è superiore a 20.000 euro. Pertanto, in caso di reddito superiore a 20.000 euro e fino a 35.000 euro l’indennità sarà pari a 200 euro. Invece, in caso di reddito inferiore a 20.000 euro, l’indennità è riconosciuta nella misura di 350 euro.
L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali e per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Per il riconoscimento, i lavoratori devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
- avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
- essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- non essere percettore di altre prestazioni, quali: indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 31 e 32 Decreto aiuti).
Per quanto riguarda le modalità di richiesta, l'Istituto precisa che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza devono presentare l'istanza agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti; mentre coloro che sono iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, dovranno presentare la domanda esclusivamente all’INPS.