Ai percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc) che avviano un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o in società cooperative entro i primi 12 mesi di fruizione del sussidio, è riconosciuto un contributo addizionale pari a 6 mensilità di Rdc, che sarà corrisposto in una unico pagamento, nel limite di 780 euro mensili. Lo prevede l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
In applicazione di questa novità, l’Inps, con il messaggio 3212 del 24 settembre scorso, riepiloga le condizioni di accesso al beneficio fornendo le prime indicazioni circa la presentazione delle domande, che saranno ulteriormente dettagliate in una prossima circolare.
Possono presentare domanda i soggetti che congiuntamente:
*alla presentazione della domanda, risultino componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in erogazione;
*entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc, abbiano avviato una attività lavorativa o di impresa individuale o abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale
*non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito di altro beneficio addizionale, previsto dallo stesso decreto.
È possibile presentare la domanda di beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza, entro 30 giorni dall'inizio della stessa attività, avvalendosi anche dell'assistenza delle operatrici e degli operatori di Patronato e Caf.