Con la circolare n. 154 del 18 ottobre, l'Inps chiarisce i criteri per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia, in applicazione delle vigenti disposizioni contenute negli accordi di recesso sottoscritti tra UE e Regno Unito, per la cui entrata a regime è stato previsto un periodo transitorio terminato al 31 dicembre 2020, ma i cui effetti continueranno ad applicarsi ai cittadini dell'Unione europea residenti nel Regno Unito e ai cittadini britannici che risiedono in uno Stato membro prima del 1° gennaio 2021.
Pertanto, sulla base dell'intesa, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea, le persone del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, i quali mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godimento.
Nella circolare, l'Istituto previdenziale pubblico riepiloga le prestazioni cui hanno diritto:
- assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo e le altre prestazioni a sostegno della famiglia. In particolare;
- assegno sociale;
- prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
- prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).
Sulla base di queste precisazioni, spiega l'Inps nella circolare, qualora per i cittadini interessati risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR o altri archivi anagrafici), non dovrà richiedersi l’esibizione di ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data.
Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza per le prestazioni, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Resta inteso che ai cittadini del Regno Unito legalmente soggiornanti in Italia, e ai loro familiari, potranno essere riconosciute le prestazioni assistenziali, solo se risultino in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge italiana per ognuna di esse.
L'Inps, infine, ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici, che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere presso la Questura di residenza un documento di soggiorno in formato digitale. Le informazioni per il rilascio del documento sono contenute nel vademecum realizzato dal Ministero dell’Interno e disponibile sul sito web del medesimo Dicastero.
Come chiarito dal Comitato tecnico di valutazione nella seduta del 26 marzo 2021 e comunicato all’Istituto dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale documento rappresenta un diritto per i cittadini del Regno Unito (se ricorrono le condizioni), ma non costituisce un obbligo. I diritti acquisiti prima del recesso dall’Unione europea sono, infatti, garantiti dall'accordo WA (Withdrawal Agreement) e non dal possesso del suddetto documento, potendo i cittadini britannici dimostrare di essere legalmente residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 anche tramite altri validi documenti di riconoscimento di cui risultino titolari.