La pensione di reversibilità (cosiddetta indiretta) spetta, a domanda, ai familiari superstiti del pensionato deceduto ed è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata e percepita dal defunto: al coniuge, il 60%; al coniuge e un figlio, l’80%; al coniuge e due o più figli, il 100%. Poiché tali prestazioni sono cumulabili con i redditi del beneficiario richiedente, l'importo della pensione spettante può subire una decurtazione fino al 50 per cento, in ragione del reddito dichiarato dal familiare richiedente.
Hanno diritto al trattamento pensionistico:
• il coniuge o l’unito civilmente;
• il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui il soggetto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato, sono stabilite con sentenza dal Tribunale;
• i figli minorenni alla data del decesso;
• i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
• i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentino scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
• i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentino l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età;
• il superstite viene considerato a carico del pensionato deceduto in caso di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale, per i quali è rilevante la convivenza del menzionato superstite con il defunto;
• i figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa, dalla quale deriva un piccolo reddito annuale non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione previsto dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa;
• in assenza del coniuge e dei figli o se pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori del pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
• in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, a carico del lavoratore deceduto e non siano titolari di pensione
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato.
Presso le sedi dell’Inca, troverai tutte le informazioni dettagliate, la consulenza personalizzata e l’assistenza per compilare e inviare la domanda per la pensione di reversibilità e non solo.